L’emergenza coronavirus ha indubbiamente modificato radicalmente non solo tutte le nostre abitudini di sempre, ma anche i piani per il presente ed il prossimo futuro di ognuno di noi.
Con la Direttiva del Ministro dell’Interno dell’8 marzo 2020, infatti, è stato previsto che tutti gli spostamenti degli italiani avvengano soltanto se motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o contingenze di salute (da attestare mediante autodichiarazione); eccezion fatta, ovviamente, per i positivi al virus, chiamati a restare in casa per 14 giorni, fino a guarigione avvenuta ed esito negativo del tampone.
Uno scenario certamente molto duro, insomma, questo della quarantena, ma che si rende necessario per contrastare la diffusione del covid-19 e per contenerne i danni, almeno fin quando i contagi non saranno allo zero o verrà trovato il vaccino.
Ma come deve regolarsi chi, in queste settimane, avrebbe dovuto compiere dei viaggi di lavoro o di svago?
Come funziona la pratica del rimborso?
Ecco qualche info sulla tutela dei viaggiatori.
Rimborso per soggiorno e trasporto
Sono tantissimi i viaggi che sono stati annullati in questa delicata fase per il Paese, ma la normativa assicura che è previsto il diritto al rimborso, non solo per il trasporto ma anche per i relativi soggiorni già prenotati.
Come ottenerlo?
Come assicura il Centro Europeo Consumatori Italia, bisogna contattare immediatamente (entro 30 giorni) il vettore, la struttura o l’agenzia coinvolti, rifacendosi al Decreto legge 17 marzo 2020 n.18 che ha introdotto, all’art. 88, tutte le disposizioni relative al rimborso dei contratti di soggiorno e alla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura.
Questo significa che anche tutte le eventuali attività ricreative e culturali annesse ad un iter turistico o travel sono incluse.
Naturalmente, poiché in molti casi si tratta di viaggi che avevano come destinazione altri Paesi europei o extra europei, potrebbe rendersi fondamentale consultare le fonti ufficiali (come il sito del Ministero degli Affari Esteri) per assicurarsi delle misure vigenti in loco e regolarsi di conseguenza: oltretutto, è garantito il risarcimento soprattutto nei contesti in cui lo sbarco, nello Stato estero, sia stato bloccato.
Va detto che il rimborso può avvenire sia in maniera pecuniaria che attraverso un voucher di pari importo (da utilizzare entro un anno dall’emissione), a seconda dei casi. Riguardo ai tempi, il vettore (o l’agenzia) è tenuto ad emetterlo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
Insomma, è assicurata una tutela seria e puntuale per tutti coloro che avevano investito il proprio denaro in attività ricreative, prenotazioni e spostamenti che non potranno avvenire a causa della sopraggiunta quarantena.