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Bus da noleggio: annullato il limite d’età

Una buona notizia per gli autobus da noleggio, almeno per quanto riguarda la Regione Lombardia.

È notizia degli ultimi mesi, infatti, che siano state ritirate da parte dell’amministrazione tutte le limitazioni sull’anzianità dei bus inseriti dal regolamento n. 6/2014.

La normativa bocciata

Quello che è accaduto, in realtà, è che grazie alla mobilitazione di alcune piccole e medie imprese del territorio, appoggiate dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) e da un iter analogo che ha riguardato il Piemonte, è stato possibile privare di due articoli il regolamento che, dopo proroghe e alleggerimenti, sarebbe dovuto andare in vigore proprio a inizio 2019.

In particolare, si trattava di:

  • Articolo 3, comma 1, lett. b – «disponibilità di un parco autobus adibito ad uso noleggio con caratteristiche tecniche tali da garantire il contenimento delle emissioni dei gas di scarico nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, e con anzianità massima non superiore a diciassette anni rispetto alla prima immatricolazione per le imprese aventi in dotazione un parco autobus pari o superiore a due unità; nel caso di incremento o sostituzione del parco autobus esistente i mezzi non possono comunque avere un’età superiore a sette anni»;
  • Articolo 11, comma 6 – «Dall’entrata in vigore del presente regolamento, per un periodo massimo di quattro anni, il requisito relativo all’anzianità dei mezzi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) non si applica per il parco mezzi già immatricolato ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente. In particolare, possono essere utilizzati per il servizio di noleggio con conducente:
    i) sino al 31 dicembre 2017, gli autobus con data di prima immatricolazione anteriore al 1° gennaio 1993;
    ii) sino al 31 luglio 2018, gli autobus con data di prima immatricolazione successiva al 1° gennaio 1993 e anteriore al 1° gennaio 1997;
    iii) sino al 21 febbraio 2019, gli autobus con data di prima immatricolazione successiva al 1° gennaio 1997 e che non rispettano il requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)
    ».

Tra l’altro, un ulteriore punto contestabile, secondo il FAI, riguarderebbe un dubbio di costituzionalità, poiché: “Tutti i vincoli presenti nel regolamento devono essere applicati a tutte le aziende italiane e non solo a quelle lombarde“.

Un successo accolto con entusiasmo dagli imprenditori e che sarà carburante per altre future battaglie: l’abbattimento dei costi dei ticket d’accesso alle ZTL BUS (che potrebbe essere combattuta a livello nazionale) e la revisione dei regolamenti che vanno o andranno a limitare la circolazione di veicoli definiti “inquinanti”.

Inoltre, secondo gli addetti ai lavori, sarebbe necessario anche incentivare la formazione di giovani aspiranti autisti.

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Curiosità
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